Ricordiamo a tutti quelli che vogliono aprire o hanno inaugurato da poco un sito di e-commerce che la normativa vigente richiede semplicemente una comunicazione di inizio attività al comune in cui si trova l’azienda (come previsto dall’art.5 del d.lgs 114/98)
Vogliamo sottolinearlo perchè ultimamente alcuni giornali hanno riportato in modo poco chiaro una sentenza della Cassazione (n.12355/09 del 24 marzo 2009), che ha sanzionato con una multa di €5.000 l’intestatario di un sito che non aveva eseguito la suddetta comunicazione.
Non si tratta quindi di una nuova norma o autorizzazione da richiedere all’amministrazione comunale, ma semplicemente dell’applicazione di una norma già esistente.
Si è parlato addirittura di “tasse sul commercio elettronico”! Non è così, si tratta solo di una comunicazione, di cui il comune prende atto senza in nessun modo intervenire nell’esercizio della vostra attività.
Invitiamo quindi chi non avesse già provveduto a mettersi da subito in regola, anche nel caso in cui il vostro sito sia ancora in fase di allestimento.
Per maggiori informazioni vi consigliamo comunque di rivolgervi al vostro commercialista.
Buongiorno,
ci sono adempimenti ulteriori per vendere on line prodotti alimentari, nello specifico dei vini?
Occorre fare la D.I.A. presso la asl di appartenenza con relativa necessità di allegare planimetria dei locali ove si svolge l’attività (nel mio caso avrei solo un magazzino, non essendo un esercizio aperto al pubblico)?
Grazie in anticipo per l’attenzione e la cortese risposta
Salve Massimo,
le consigliamo di consultare un commercialista e l’ufficio comunale competente per questo genere di informazioni.