Con la Finanziaria del 2008 viene introdotto un nuovo regime fiscale dei contribuenti minimi (persone fisiche esercenti imprese, arti o professioni) definito estremamente vantaggioso dall’Amministrazione Finanziaria stessa, ma che alla prova dei fatti presenta numerose complessità ed oneri aggiuntivi per i contribuenti. Vediamone brevemente le caratteristiche fondamentali.
Possono essere definiti “contribuenti minimi ex art. 1 commi 96 – 117 Legge Finanziaria per il 2008” i soggetti che nell’anno solare precedente:
Non sono considerati contribuenti minimi:
I contribuenti minimi non addebitano l’Iva né detraggono l’imposta sugli acquisti; se effettuano acquisti intracomunitari o operazioni in reverse charge, integrano la fattura e versano la relativa imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. L’applicazione del regime comporta la rettifica della detrazione nella dichiarazione Iva del periodo precedente a quello di avvio del regime; il versamento è effettuato in un’unica soluzione, ovvero in cinque rate annuali di pari importo senza applicazione degli interessi.
I contribuenti minimi sono esenti dall’Irap.
Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività di impresa o dell’arte o della professione; concorrono, altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio di arti o professioni, così come le sopravvenienze attive e passive.
Sul reddito si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20%, senza possibilità di effettuare le ordinarie deduzioni/detrazioni per lavoro autonomo, per familiari a carico, per spese mediche, assicurative o sui mutui, né altre forme di detrazione/deduzione tipiche dei regimi ordinari.
I contribuenti minimi mantengono la soggettività passiva previdenziale e possono dedurre i contributi obbligatori per legge.
Dal punto di vista degli obblighi amministrativo – contabili, fermo restando l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, mentre presentano la dichiarazione dei redditi.
Il regime cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di accesso; diversamente, il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di € 45.000; in tal caso, gli adempimenti ordinari debbono essere immediatamente ripristinati.
I contribuenti minimi sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore.
La caratteristica fondamentale che emerge è quella della “scomparsa” dell’IVA per il nuovo contribuente minimo, ma attenzione: solo dell’IVA sulle vendite, mentre l’IVA sugli acquisti continuerà ad essere versata ai fornitori, perdendo però la possibilità di alcuna detrazione.
Di fatto, l’eliminazione dell’IVA sulle vendite ha un impatto nullo per sui risparmi del contribuente (in quanto com’è noto l’IVA è soltanto una “partita di giro”: viene addebitata in fattura, il cliente la versa al contribuente il quale la riversa allo Stato, senza sostenere alcun onere), mentre la previsione dell’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti ha un impatto negativo notevole: infatti tutti gli acquisti sostenuti vengono automaticamente “maggiorati” dell’aliquota dell’IVA prevista (che nella maggior parte dei casi ammonta al 20%) e costituisce un maggior costo per il contribuente, in quanto non può detrarsi tale IVA sugli acquisti.
Conseguentemente questa IVA pagata sugli acquisti non costituisce più una semplice “partita di giro”, ma rappresenta un costo aggiuntivo (molto spesso del 20%!) che verrà automaticamente riflesso nel costo finale del prodotto o del servizio che verrà fornito al cliente finale: i margini sulle vendite, infatti, vengono drasticamente ridotti a causa del maggior costo rappresentato dall’IVA sugli acquisti, e di conseguenza il prezzo finale di ciò che viene offerto sarà notevolmente maggiorato per poter raggiungere un minimo di margine. Con la conseguenza che:
Dal punto di vista IRPEF, invece, l’imposta sostitutiva del 20% non consente di beneficiare delle detrazioni per spese mediche, ristrutturazioni, mutui, e altri oneri sostenuti nell’anno; né di beneficiare delle detrazioni/deduzioni per lavoro autonomo di cui invece continuano a godere i regimi “ordinari”. Ciò ha un notevole impatto sul valore finale delle imposte da versare, soprattutto per chi ha familiari a carico o altri benefici.
L’aggravio per il contribuente emerge chiaramente soprattutto in relazione al precedente regime semplificato per le nuove attività di lavoro autonomo ed imprenditoriali, dove veniva prevista un’imposta sostitutiva del 10%, contro l’attuale 20%.
Non da ultimo, inoltre, bisogna tener conto delle notevoli complessità amministrative e burocratiche che questo regime introduce:
Il nuovo regime dei minimi è di fatto burocraticamente più complesso del regime ordinario, comportando maggiori operazioni di monitoraggio dell’attività e di consulenza da parte del commercialista mentre il basso livello di fatturato previsto (non più di 30mila euro), rendeva già di per sé limitati gli adempimenti di chi opera in regime ordinario.
Interessantissimo articolo ed approfondimento.
Grazie mille Giulio.
Lâ??effetto disincentivante per la mancata detraibilità dellâ??IVA é notevole, in particolare per i contribuenti che non hanno costi ridottissimi. Il contribuente é inoltre tenuto a versare di propria tasca subito e non piuâ?? trimestralmente lâ??IVA intracomunitaria senza nessuna detraibilità dalle vendite. Inoltre non si vede tutto questo risparmio della gestione contabile dato che va tenuto conto sempre degli ammortamenti, dei problemi di plusvalenze, degli eventuali acquisti e vendite intracomunitarie dificcilmente fattibili dai non esperti contabili senza il supporto di un commercialista. Facendo un semplice conto sullâ??IVA, un contribuente che fattura 25.000 Euro e ha costi per strumenti, materiali e consumi di 8.000 Euro paga 1.600 Euro di IVA non detraibile, e risparmia con la detrazione sullâ??imponibile solo il 20% cioé 320 Euro. Cioâ?? comporta un incremento di tassazione pari a circa 1.300 Euro, cioé un aumento di tassazione di quasi il 10%. Ogni commento é superfluo, bellâ??aiuto per le microimprese!
Se una persona fisica è un professionista è titolare di un’azienda agricola ed ha una quota di partecipazione in uno studio associato puo godere del regime minimo?
un contribuente con reddito di impresa di € 16.000,00 ed una pensione reversibile di € 6.000,00 e conveniente il nuovo regime minimo? grazie sabino
Buongiorno, sono impiegata part-time e vorrei costruire un sito di annunci -acquisto-vendita immobili, quali ademimenti devo compiere?
Ringrazio e porgo Cordiali Saluti
Buon giorno,
data la non cumulabilità del reddito prodotto dai contribuenti minimi (quadro CM unico 2009) con i redditi eventualmente riportati sul quadro RN (reddito complessivo), il possessore di tale reddito “minimo” può consentire la detrazione per carico familiare ai genitori qualora percepisse per esempio reddito diverso per importo inferiore a 2840€ ?